COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA
IL 14.03.2010 A SANT’ARCANGELO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 17.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASELLA JACOPO PER QUATTRO
GARE;
• PER AMMENDA AD €.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro, nessuno per
la società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Interpellato, l’arbitro ha pienamente confermato gli episodi descritti nel referto e negli
allegati, rappresentando, per quanto concerne il comportamento tenuto dal calciatore
Masella Jacopo, di essere stato a più riprese offeso e minacciato. Corretta pertanto
appare la squalifica comminata dal G.S., essendo il comportamento consistito in reiterate
offese e gravi minacce.
Circa l’ammenda inflitta alla società per il comportamento dei propri tesserati, che
hanno a fine gara inferto colpi alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, e del comportamento
tenuto da un tifoso della società reclamante, ritiene equo questa Commissione ridurre la
sanzione dell’ammenda ad €.400,00, trattandosi di episodi di breve durata e che, per
quanto concerne la porta dello spogliatoio, non risultano aver provocato danni materiali.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Castiglionese Macchie
riduce l’ammenda ad €.400,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.