COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 104 della Società GEOS SPORTING CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato

Ufficiale n°36 del 17.03.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Geos Sporting Club - Sporting Toscano Club del

27.02.2010 con il punteggio di 0-3 – Allievi Provinciali Calcio a 11).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo dalla società Sporting Toscano Club, ha inflitto alla società Geos Sporting Club

Trebisacce la punizione sportiva della perdita della gara Geos Sporting Club – Sporting Toscano Club del 27.02.2010 col punteggio

di 0-3, per aver fatto partecipare alla stessa i calciatori Laitano Domenico (nato il 19.06.1996) e Bruno Giovanbattista (nato il

19.07.1996) senza averne titolo, non avendo ancora, a tale data, compiuto anagraficamente il 14° anno di età. (cfr. C.U. n.36 del

17.03.2010 della Delegazione Distrettuale di Rossano, pubblicato il giorno successivo).

La società Geos Sporting Club sostiene l’esistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto in prima istanza dalla società

Sporting Toscano Club, in quanto quest’ultima avrebbe fatto pervenire alla società di Trebisacce, in qualità di controparte, una busta

completamente vuota, anzichè contenente copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo ex art.33, comma 5, C.G.S..

La reclamante sostiene di avere comunicato detta circostanza alla Delegazione Distrettuale di Rossano, con raccomandata A/R

spedita il 13.03.2010 contenente “la busta originale e la ricevuta della raccomandata inviata per conoscenza alla controparte”

pervenuta, a detta della società medesima, alla Delegazione Distrettuale suddetta in data 17.03.2010.

Questa Commissione rileva che tali presunti motivi di inammissibilità non possono essere accolti.

Infatti, la società Geos Sporting Club, non ha fornito in questa sede alcuna prova documentale della veridicità di quanto dichiarato,

basandosi su mere affermazioni non supportate da alcun riscontro effettivo, ed, in particolare, non ha dimostrato di avere spedito

tempestivamente alla Delegazione Distrettuale di Rossano la supposta busta vuota priva di segni di manomissione, condizione

quest’ultima essenziale per poter far valere la pretesa inammissibilità del reclamo della società avversaria.

Pertanto, il presente reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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