COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 108 della Società A.S.GIMIGLIANO DILETTANTISTICA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 23 Amatori del 24.03.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Gimigliano Dilettantistica - Amatori Stadio

del 14.03.2010 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 60,00, inibizione Sig. LE PERA Giuseppe fino al 30.4.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo, con C.U. n.23 Amatori del 24.03.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro, ha accertato che il calciatore

Rotundo Fabrizio ha preso parte alla gara Gimigliano Dilettantistica - Amatori Stadio del 14.03.2010 (valevole per il Campionato

Amatori), nelle file dell’A.S. Gimigliano Dilettantistica, senza averne titolo, non risultando tesserato per la società in questione.

Di conseguenza, ha sanzionato la società A.S. Gimigliano Dilettantistica con la punizione sportiva della perdita dell’incontro col

punteggio di 0-3 e con l’ammenda di € 60,00 e, contestualmente, ha inibito Le Pera Giuseppe, dirigente accompagnatore della

società medesima, fino al 30.04.2010.

La società reclamante propone appello avverso la suddetta decisione, sostenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice

di prime cure, il Rotundo era regolarmente tesserato alla data della disputa della gara e, pertanto, si trovava in posizione regolare.

A seguito degli accertamenti istruttori effettuati presso l’Ufficio Tesseramento di questo Comitato, è risultato che il calciatore Rotundo

Fabrizio (nato il 04.02.1976, matr. n.5.279.881) è stato regolarmente tesserato in data 12.03.2010 con la Società Gimigliano

Dilettantistica, partecipante ad uno dei campionati organizzati dalla L.N.D. (I categoria, girone B).

Occorre rilevare che, ai sensi del punto f) delle disposizioni federali sul tesseramento dei calciatori partecipanti alla Attività Amatori

2009/2010 (riportate sul C.U. n.54 del 30.10.2009 del Comitato Regionale Calabria), per i calciatori già tesserati federalmente per le

rispettive società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare

all’Attività Amatori.

Pertanto, la posizione del calciatore Rotundo Fabrizio è del tutto regolare, essendo stato regolarmente tesserato in data 12.03.2010,

precedentemente, quindi, alla disputa della gara oggetto d’esame (14.03.2010).

In conclusione, il reclamo deve essere accolto e, conseguentemente, vanno revocate le sanzioni irrogate alla reclamante dal Giudice

di I grado.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera di:

revocare la punizione sportiva inflitta alla società Gimigliano Dilettantistica della perdita della gara Gimigliano Dilettantistica - Amatori

Stadio del 14.03.2010, col punteggio di 0-3, ripristinando il risultato conseguito sul campo (Gimigliano Dil. – Amatori Stadio:2 – 2);

revocare l’ammenda di € 60,00 inflitta alla società A.S. Gimigliano Dilettantistica;

revocare l’inibizione fino al 30.04.2010 irrogata al dirigente LE PERA Giuseppe, dirigente accompagnatore della società suddetta.

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it