COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 109 di MARINARO Espedito (tesserato della società A.S.D. Euro Girifalco)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°125
del 25.03.2010 (squalifica calciatore MARINARO Espedito per CINQUE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVA
il reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.
Assume, in particolare, che il nome del calciatore Marinano non è mai citato negli atti ufficiali, che si tratta di uno scambio di persona
e, da ultimo ed in subordine, che la pena irrogata è eccessiva.
È tuttavia da dirsi che l’arbitro nel suo supplemento di rapporto afferma espressamente che il n° 10 Marinaro Espedito aggrediva
colpendolo con schiaffi - unitamente a suo compagno di squadra - il numero 8 avversario Gigliotti Antonio, reo di una serie di
comportamenti provocatori ed anche il Commissario di Campo afferma che il numero 10 dell’Euro Girifalco si scagliava contro il
numero 8 della Nuova Curinga colpendolo, assieme a suo compagno di squadra, con schiaffi e pugni.
Viene così meno l’intera argomentazione logica del reclamante.
Appare al contrario condivisibile l’eccezione di incongruità della sanzione che può essere rimodulata riducendola a quattro giornate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARINARO Espedito a QUATTRO giornate e dispone
restituirsi la tassa reclamo.