COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 89 della Società A.C. SAMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al

Comunicato Ufficiale n° 37 del 17.02.2010 (omologazione risultato gara Capo Sud – Samo del 30.1.2010- campionato

2^Categoria)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali, il reclamo della Soc. A.C. Samo e le controdeduzioni della Soc. Capo Sud;

OSSERVA

il direttore di gara, sentito nell’odierna seduta, presa visione delle fotografie allegate al ricorso, ha confermato che tra le fila della

Società Capo Sud ha preso parte il calciatore con la maglia n.9, pur non ricordando il nome.

Nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara, consegnata dalla Società Capo Sud all’arbitro, al numero 9 è indicato il calciatore

Cilione Adriano Francesco.

Sennonché tra la documentazione in possesso del Comitato Regionale Calabria vi è richiesta della Società Capo Sud, per

l“emissione di tessera plastificata “, emessa in data 28 gennaio 2008, con allegata fotografia del calciatore Cilione Adriano

Francesco- oltre che copia della carta di identità- che sicuramente non corrisponde al calciatore portante la maglia numero nove

raffigurante nella fotografia, prodotta dalla reclamante, visionata e riconosciuta dall'arbitro.

Non può, quindi, revocarsi il dubbio che tra le fila della Società Capo Sud al posto del calciatore Cilione Adriano Francesco con il

numero nove ha partecipato alla gara Capo Sud – Samo, disputata il 30/01/2010, 2^ Categoria, altro calciatore che non ne aveva

diritto.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso irroga alla Società Capo Sud la punizione sportiva della perdita della gara (Capo Sud - Samo del30/01/2010-campionato 2^ Categoria) con il punteggio di 0-3.

Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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