COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. LISCAPADE GIULIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO NEPI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO  JUNIORES

Con  atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Sig. LISCAPEDE GIULIO, Presidente della Società FORTITUDO NEPI per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società FORTITUDO NEPI ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009,  per mancata partecipazione al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data nessuno è comparso. Il Presidente della Società inviava, nei termini deduzioni a difesa, nelle quali fa presente che, unitamente alla Società A.S.D. MONTEROSI, ha fondato una Società di puro settore giovanile – A.S.D. REAL MONTEROSI, vedendosi costretta in questo modo a rinunciare all’iscrizione a Campionati Giovanili per mancanza di calciatori in età.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che la Società non sia direttamente responsabile, in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e pertanto le sanzioni a loro carico possono essere contenute entro limiti di minore entità. Conseguentemente, si ritiene altresì che il Presidente  della Società stessa possa essere considerato esente da responsabilità diretta in considerazione del fatto che l’eventuale responsabilità oggettiva viene conglobata nella sanzione inflitta alla società

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto

DELIBERA

Di comminare alla Società FORTITUDO NEPI l’ammenda di euro1.000 e e di prosciogliere da ogni addebito il Presidente LISCAPADE GIULIO.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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