COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. BRUNO SBARDELLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ IL TORRE MAURA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO  JUNIORES

Con  atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. BRUNO SBARDELLA per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società IL TORRE MAURA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009,  per mancata partecipazione al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data  nessuno è comparso, né sono pervenute deduzioni a difesa.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.

In sede di determinazione della sanzione non si può non tener conto del fatto che la Società IL TORRE MAURA ha sede nel Comune di Roma che per bacino di utenza e popolazione consentirebbe l’allestimento di squadre giovanili.

Ciò premesso, la mancata partecipazione ai campionati giovanili non può che derivare da una precisa scelta societaria della quale non puo non risponderne direttamente il Presidente della stessa

Pertanto, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,  

DELIBERA

Di comminare alla Società IL TORRE MAURA  l’ammenda di euro 1.500 e l’inibizione per mesi uno a carico del Presidente BRUNO SBARDELLA.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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