COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI NAPOLI STEFANO (FUTBOLCLUB) AVVERS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 124  del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE DI NAPOLI STEFANO (FUTBOLCLUB) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 1°.4.2010

(Gara: PASSO CORESE 1936 – FUTBOLCLUB del 28.3.2010 – Campionato I Categoria)

Il reclamo presentato dal calciatore DI NAPOLI STEFANO avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.3.2013 non può essere preso in considerazione, in quanto trasmesso a questo Organo Giudicante oltre il termine regolamentare. Infatti il reclamo stesso è stato inviato con raccomandata A.R. del 9.4.2010, mentre avrebbe dovuto spedirlo entro sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 1.4.2010, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del C.G.S.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo si incamera.

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