COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORBONA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORBONA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 150, DELL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MELARAGNI GIORGIO FINO AL 30.4.2010 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DELL’8.4.2010
(Gara: AMATRICE – BORBONA del 3.3.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
tenuto conto che il calciatore TEOFILI ALBERTO non era in posizione di squalifica, come sostenuto dalla Società AMATRICE in quanto, squalificato per 1 gara con C.U. n. 100 del 25.2.2010, non veniva impiegato nella successiva gara BORBONA – PRO CALCIO CITTADUCALE del 28.2.2010 con la maglia n. 5, come erroneamente descritto dal Giudice di prime cure, che veniva bensì indossata dal calciatore TEOFILI ANDREA.
Ritenuto che il calciatore TEOFILI ALBERTO era in posizione regolare e pertanto poteva regolarmente partecipare alla gara oggetto del reclamo.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il ricorso avanzato dalla Società BORBONA annullando tutte le decisioni impugnate di cui al Comunicato Ufficiale n. 120 del l’8.4.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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