COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Sporting S.Donato
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Sporting S.Donato Camp. Prom. Gir. F Gara Sporting S. Donato/Soresinese del 21/02/2010
CU n. 33 del CRL datato 04/03/2010
La società SPORTING S. DONATO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di Euro 115,00, lamentando un errore nell’invio del reclamo da parte della società SORESINESE tale da impedire allo SPORTING S. DONATO di venirne a conoscenza. Per tali motivi il Presidente della reclamante chiede la conferma della perdita della gara ma la non assegnazione dei 3 punti in classifica a favore della società avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, ascoltata la reclamante, rileva: il fatto, impiego di calciatore squalificato quindi in posizione irregolare, da parte della reclamante, che ha dato origine al reclamo originariamente promosso dalla società SORESINESE, appare oltre che oggettivo, ammesso dalla stessa società SPORTING S. DONATO, tale circostanza avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio per il che la domanda promossa anche in subordine, dallo SPORTING S. DONATO non può modificare la decisione assunta dal GS, la cui sostanza resta, pertanto, immutabile e corretta. Infatti, la posizione irregolare del calciatore, indipendentemente se rilevata da ricorso di parte ai sensi dell’art.29 comma 8 lett. b) del CGS, ovvero d’ufficio, ai sensi del medesimo art. e comma lett. a), comporta la sanzione della perdita della gara per 0-3, l’ammenda alla società che ha impiegato il calciatore in posizione irregolare, la squalifica per una ulteriore gara del calciatore impiegato irregolarmente e l’inibizione di un mese per il dirigente accompagnatore della medesima società.
A fronte di ciò si deve ritenere del tutto infondata la correlativa richiesta di non assegnare i 3 punti a favore della SORESINESE.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.