COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Ponteranica Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Ponteranica Camp. Jun. Reg. Gir. C
Gara Loreto/Ponteranica del 20/02/2010
CU n. 32 del CRL datato 25/03/2010
La società PONTERANICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Francesco SEVERGNINI fino al 18.08.2010, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione ai fatti compiuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito l’arbitro a chiarimenti, accertato che il calciatore si trovava molto vicino allo stesso (circa mezzo metro) e l’arbitro stesso ha dichiarato che il calciatore ha compiuto un gesto irriguardoso di protesta, senza contenuto violento e comunque senza volontà di tentare di colpire l’arbitro con uno schiaffo, il gesto deve quindi essere correttamente inquadrato come protesta ingiuriosa verso l’arbitro, per cui, in applicazione dei consueti criteri sanzionatori, la squalifica deve essere congruamente ridotta.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Francesco SEVERGNINI a tutto il 16/04/2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.