COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Rescaldina Calcio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Rescaldina Calcio Camp. Allievi Gir. A
Gara Rescaldina/Antoniana del 14/03/2010
CU n. 33 della delegazione di LEGNANO datato 25/03/2010
La società RESCALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Emanuele DE MARCO fino al 30/04/2010, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come è descritto nel referto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti, in relazione al calciatore n.8 Emanuele DE MARCO ha sostanzialmente confermato il rapporto precisando solo che il calciatore avversario GIANGREGORIO, pur sferrandogli uno schiaffo, non gli ha sputato in faccia, come inizialmente scritto nel rapporto. In particolare rimane confermato che il DE MARCO ha spintonato il calciatore GIANGREGORIO e ha proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro ed espressioni blasfeme. La sanzione dunque deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.