COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Rescaldina Calcio 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Rescaldina Calcio  Camp. Allievi Gir. A

Gara Rescaldina/Antoniana  del  14/03/2010

CU n. 33 della delegazione di LEGNANO datato 25/03/2010

La società RESCALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Emanuele DE MARCO fino al 30/04/2010, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come è descritto nel referto arbitrale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti, in relazione al calciatore n.8 Emanuele DE MARCO ha sostanzialmente confermato il rapporto precisando solo che il calciatore avversario GIANGREGORIO, pur sferrandogli uno schiaffo, non gli ha sputato in faccia, come inizialmente scritto nel rapporto. In particolare rimane confermato che il DE MARCO ha spintonato il calciatore GIANGREGORIO e ha proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro ed espressioni blasfeme. La sanzione dunque deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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