COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Junior Calcio Camp. Alli

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società GS Junior Calcio Camp. Allievi Gir. B

Gara Junior/Olgiatese del  24/03/2010

CU n. 38 della delegazione di COMO datato 01/04/2010

La società JUNIOR ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Martino CAPETTI per 6 GARE, lamentando che la sanzione si dimostra eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore, privo dell’elemento dell’aggressione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: premesso che, come risaputo, la veridicità di quanto riportata nel referto del direttore di gara, costituisce fonte privilegiata di prova, Questa Commissione rileva: la sanzione adottata tiene conto dell’assenza dell’elemento di violenza, bensì della semplice spinta, come puntualmente descritto nel rapporto arbitrale. Il ricorso non contesta che il calciatore abbia “appoggiato la mano sulla spalla dell’arbitro” limitandosi a qualificare tale condotta non come una spinta; per le ragioni esposte e tenuto conto che la misura della sanzione adottata dal GS appare conforme ai criteri di valutazione presso Questa Commissione per casianaloghi.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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