COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. FABIANI MATELICA A.S.D. avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO G.S. FABIANI MATELICA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Fabiani Matelica – San Marone, del 20.3.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 52 del 24.3.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata. 

  Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 400,00 alla società G.S. Fabiani Matelica per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per quattro gare effettive al calciatore Cesaretti Michele, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi posto in essere, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società G.S. Fabiani Matelica, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate.

  A dire della reclamante, sarebbe stato il comportamento ingiurioso dell’arbitro, con frasi e gesti, a generare il nervosismo nei propri sostenitori e tesserati. Lo stesso, durante l’interruzione della gara per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza sul campo di gioco, avrebbe dovuto far rientro negli spogliatoi e con lui le squadre, onde evitare problemi di sicurezza per la necessaria apertura del cancelli ed il possibile ingresso del pubblico presente. A fine gara il Cesaretti sfogava la sua rabbia calciando i palloni della panchina, ma non certo verso l’arbitro.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato - in occasione della momentanea sospensione della gara, per consentire l’atterraggio di un elicottero dell’elisoccorso sul campo di gioco, con conseguente apertura del cancello di ingresso - ingiuriato e spinto con le mani al petto da una persona entrata nel frattempo in campo. Al termine dell’incontro, il calciatore Cesaretti Michele gli scagliò contro un pallone sfiorandolo ed insultandolo ripetutamente. Prima di rientrare nello spogliatoio a lui riservato, il custode del campo lo minacciò brandendo un rastrello, reiterando in tale comportamento anche dopo avervi fatto rientro. 

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltati l’arbitro e la reclamante;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto il calciatore Cesaretti colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere, al termine dell’incontro, ripetutamente insultato il direttore di gara e per avergli scagliato contro un pallone, senza colpirlo, la cui condotta giustifica appieno la sanzione applicatagli dal primo Giudice che appare, pertanto, equa ed adeguata alla natura degli addebiti;

·  ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti al proprio sostenitore ed al proprio addetto, rispettivamente durante ed al termine dell’incontro;

·  ritenuto tuttavia di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio nonchè della categoria di appartenenza della Società sanzionata.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dalla G.S. Fabiani Matelica A.S.D., così decide:

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società, per l’effetto riducendola ad € 150,00;

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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