COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso sanzioni merito gara Lapedo

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso sanzioni merito gara Lapedona  – Torre Calcio, del 28.3.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 72 del 31.3.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo. 

  Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Nadi Abdelaziz, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sette gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, dapprima nei confronti di un avversario e poi dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Torre Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso, al 41° minuto del secondo tempo, il Nadi Abdelaziz per avere colpito con un pugno un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento, lo stesso lo insultò e lo minacciò, reiterando negli insulti anche una volta uscito dal terreno di gioco. 

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto il calciatore sanzionato responsabile di offese e minacce all’arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario;

·  ritenuto, pertanto, di dover applicare al tesserato la pena risultante dal cumulo delle sanzioni di cui alle lett. a) e b) del 4° comma dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Torre Calcio, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la squalifica del calciatore Nadi Abdelaziz.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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