COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. ACLI VILLA MUSONE avverso sanzioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 166 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S.D. ACLI VILLA MUSONE avverso sanzioni merito gara Virtus Fabriano – Acli Villa Musone, del 13.3.2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” - Com. Uff. n. 149 del 24.3.2010.

  Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Forlani Fabio, asseritamente tesserato  per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un proprio compagno di squadra, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Acli Villa Musone, invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione inflittagli in quanto lo stesso sarebbe intervenuto al solo fine di tutelate l’incolumità dell’ufficiale di gara dall’aggressione verbale ed in parte fisica da parte dei propri compagni di squadra.

  Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Forlani per comportamento non regolamentare nei confronti di un suo compagno di squadra. Uscito dal terreno di gioco, vi faceva rientro allorché veniva espulso un calciatore della sua squadra per protestare nei suoi confronti, unitamente ad altri giocatori, insultandolo e minacciandolo, ma senza colpirlo.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’arbitro e la reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato.

  L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha precisato di non essere stato colpito dal Forlani, il quale, dopo essere stato espulso, rientrato sul terreno di gioco, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, lo insultò e lo minacciò.

  Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, la Commissione, letto ed applicato, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 19, 4° comma, del Cgs, ritiene congruo ridurgli la squalifica a quattro giornate di gara.

P.Q.M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Acli Villa Musone, riduce a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Forlani Fabio.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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