COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.1.   Ricorso  U.S. MILETTO  –

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.1.   Ricorso  U.S. MILETTO  – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatore  

(Gara CALCIO MONTENERO – MILETTO dell’11 aprile 2010 - Campionato Regionale di Eccellenza – 13^ giornata del girone di ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

preso atto del preannuncio di reclamo ritualmente trasmesso dalla società Miletto, (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 75/A del 19 gennaio 2010);

letto il reclamo anch’esso ritualmente (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 75/A del 19 gennaio 2010) proposto dalla medesima società, rileva che il Miletto chiede l’applicazione, per la gara in epigrafe, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai danni della società Calcio Montenero per aver schierato un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi; in particolare il calciatore SCHIAVONE Primiano, subentrato al 36’ del secondo tempo  – sempre a detta della reclamante – sarebbe stato tesserato dalla società Calcio Montenero oltre la data del 31 marzo 2010. Interessato a tal proposito l’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Molise ed acquisita agli atti la nota di risposta, dalla quale si evince che alla data di disputa della gara in epigrafe il calciatore SCHIAVONE Primiano era regolarmente tesserato per la società Calcio Montenero e, quindi, aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Tutto ciò premesso

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Miletto;

2.  di convalidare il risultato della gara in epigrafe così come conseguito sul campo:

CALCIO MONTENERO – MILETTO 2 – 0

La tassa reclamo, non versata,  sarà addebitata sul conto della società reclamante.

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