COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 120 del 14.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.2. Ricorso POL. S.S. PIETRO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 120 del 14.04.2010
Decisione del Giudice sportivo
5.2.2. Ricorso POL. S.S. PIETRO E PAOLO – Avverso Esito Gara Per Posizione Irreggolare Calciatore
Gara FRENTANA LARINO – S.S. PIETRO E PAOLO del 10.03.2010 - Campionato Regionale Allievi – Recupero della 2^ giornata del girone di ritorno)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S.S. Pietro e Paolo, rileva che la medesima società chiede per la gara in epigrafe l’applicazione ai danni della società Frentana Larino della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore DI LENA Vittorio che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato. Osserva questo GST. Il calciatore in parola veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) con il Comunicato Ufficiale n. 98 del 3 marzo 2010. Il giorno successivo (4.03.2010) alla pubblicazione del summenzionato C.U. la società Frentana Larino avrebbe dovuto disputare una gara di recupero della 5^ giornata del girone di ritorno in casa della società Sabatella, ma la stessa non si è disputata per assenza della società Frentana Larino e, pertanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 22 C.G.S. il calciatore DI LENA VITTORIO non aveva scontato la giornata di squalifica. Successivamente , in data 06.03.2010, si sarebbe dovuta disputare la gara valida per la 7^ giornata del girone di ritorno in casa della società Miletto, ma la gara veniva rinviata d’ufficio. In seguito, mercoledì 10.03.2010 è stata poi disputata la gara in epigrafe e valida quale recupero della 2^ giornata di ritorno. Alla stessa il calciatore DI LENA Vittorio ha effettivamente preso parte, pur non avendo scontato, per le motivazioni innanzi riportate, la squalifica per una gara. Per tutti questi motivi,
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società S.S. Pietro e Paolo;
2. di infliggere alla società Frentana Larino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 (ex art. 17, comma 5 CGS), penalizzandola altresì di un punto in classifica (ex art. 21, comma 3 CGS);
3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 75,00;
4. di inibire il dirigente accompagnatore MAMMARELLA GIANLUIGI (Frentana Larino) fino a tutto il 28 aprile 2010.
Nulla per la tassa reclamo non versata.