COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.4.   Ricorso  POL.D.  MI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.4.   Ricorso  POL.D.  MIRANDA FRATERNA – Avverso Esito Gara Per Presunto Errore Tecnico  

(Gara MILETTO – MIRANDA FRATERNA del 01 aprile 2010 - Campionato Regionale Giovanissimi – Recupero della 2^ giornata del girone di ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al CU n. 118 dell’8 aprile 2010;

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Miranda Fraterna, rileva che la medesima società chiede la ripetizione della gara in epigrafe per presunto errore tecnico commesso dall’arbitro; a detta della reclamante, infatti, l’arbitro non avrebbe proceduto al rituale riconoscimento dei calciatori di entrambe le società né prima, né durante l’intervallo e né tantomeno alla fine della gara in epigrafe;

letto il referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, rileva che la gara, inizialmente prevista sul campo di San Massimo alle ore 16.00, è stata in realtà disputata presso l’Impianto di frazione  CAPORIO di Macchiagodena con inizio alle ore 17.30, su disposizione del CR Molise e con il pieno accordo di entrambe le società (allegato al referto di gara). Sentito l’arbitro a chiarimenti, questo GST ha acquisito il supplemento di referto dal quale si evince che il riconoscimento è stato effettuato nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, per scongiurare l’incombenza del buio che avrebbe potuto far sospendere l’incontro. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Miranda Fraterna;

2.  di convalidare il risultato della gara in epigrafe così come conseguito sul campo:

MILETTO – MIRANDA FRATERNA  7 – 3;  

La tassa reclamo sarà addebitata sul conto della società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it