COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68
del 15 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del giocatore
TEXEIRA Reinaldo, tesserato per la A.S. LPT Torino, per la
violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 40
comma 4 , NOIF, per aver violato il dettato normativo federale in
materia di doppio tesseramento
Con atto dell’11 febbraio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. TEXEIRA Reinaldo, giocatore della A.S. LPT Torino, in quanto,
essendo già tesserato per la società A:S. LPT Torino dal 13.11.2009, inoltrava in data
18.11.2009 richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Soccer Torino, con ciò
contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità.
All’udienza del 19 marzo 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio
GORIA, in rappresentanza della Procura Federale, ed il giocatore deferito.
Il Procuratore Federale ed il soggetto deferito concordemente richiedevano ai sensi
dell’art.23 C.G.S. la applicazione della sanzione della squalifica per UN MESE E GIORNI
DIECI.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica a TEXEIRA Reinaldo, su
concorde richiesta delle parti, la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni dieci.