COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della società A.S.D. OZEGNA CALCIO avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 12\3\2010

della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara

SAINT PIERRE - OZEGNA disputata in data 7\3\2010, Campionato

di Seconda Categoria Girone Aosta

Con ricorso inviato in data 19\3\2010 la Società OZEGNA CALCIO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni: perdita della

gara, decurtazione di un punto in classifica, ammenda per € 500 per responsabilità

oggettiva di un proprio tesserato, ulteriore ammenda per € 500 per mancata assistenza

dei propri tesserati all’arbitro aggredito, squalifica del campo per quattro turni a carico

della Società; squalifica per undici giornate a carico del calciatore VALENZANO Nicola,

squalifica fino al 7.3.2015 a carico del capitano ZOCCARI Giuseppe, inibizione fino al

30.6.2010 a carico del dirigente accompagnatore sig. SCIANNA Francesco e chiede la

revoca della penalizzazione in classifica, dell’ammenda per mancata assistenza all’arbitro

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e della squalifica al capitano nonché la revoca o la riduzione della squalifica del campo e

degli altri provvedimenti a carico dei propri tesserati..

La società ricorrente contesta i fatti descritti nel provvedimento impugnato, nega che il

VALENZANO abbia pronunciato una bestemmia, afferma che sia stato l’arbitro medesimo

a spintonare il capitano della propria squadra mentre costui gli chiedeva spiegazioni

sull’espulsione del VALENZANO. Si sarebbe, quindi, creato un capannello di calciatori

intorno al direttore di gara e, senza che ne sussistessero gli effettivi estremi, quest’ultimo,

sentendosi in pericolo avrebbe fischiato il termine della gara e nella conseguente ressa

sarebbe stato attinto unicamente da un involontario pestone che lo faceva cadere a terra.

Il responsabile del gesto viene indicato nel calciatore D’ERRICO Gian Luca. Si afferma,

infine, che i dirigenti dell’OZEGNA avrebbero avuto parte attiva nel riportare la calma e

nel prestare aiuto all’arbitro.

All’udienza del 9.4.2010, interrogato per averne fatto richiesta, il Presidente dell’OZEGNA

ribadiva quanto sostenuto nel ricorso precisando che, pur non volendo giustificare il

comportamento del VALENZANO e del D’ERRICO, l’arbitro ha eccessivamente

amplificato la gravità dell’accaduto.

Il ricorso va, in parte, accolto.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso i

deprecabili fatti di cui è rimasto vittima in conseguenza dei quali ha riportato lesioni come

da documentazione medica allegata al referto.

Ciò premesso, va revocata la sanzione della penalizzazione in classifica. Tale punizione,

prevista dal terzo periodo dell’art. 17 comma 1, come correttamente indicato nel

provvedimento impugnato, non è, ad avviso di questa Commissione, applicabile al caso in

esame, bensì ai soli casi previsti dal secondo periodo della norma citata, in cui non è

possibile infliggere la sanzione della perdita della gara.

La linea interpretativa enunciata, trova giustificazione nella struttura della norma che dopo

aver descritto la condotta vietata e indicato la relativa sanzione, prevede una condotta

diversa, non punibile con la perdita della gara bensì con la perdita almeno del vantaggio

artificiosamente conseguito in seguito all’omologazione del risultato ottenuto sul campo..

Il referto arbitrale ha chiaramente individuato la causa dell’interruzione dell’incontro nella

condotta violenta dei tesserati dell’OZEGNA e pertanto la sola sanzione applicabile è

quella prevista dal primo periodo dell’art. 17 comma 1 C.G.S.

Va altresì revocata la squalifica inflitta al calciatore ZOCCARI Giuseppe, capitano

dell’OZEGNA, avendo la società ricorrente individuato nel n. 6 D’ERRICO Gian Luca il

responsabile del calcio sferrato ai danni dell’arbitro.

L’accertamento della responsabilità per la vile condotta comporta la restituzione degli atti

al Giudice Sportivo affinchè applichi al tesserato indicato come colpevole la sanzione

congrua alla gravità del fatto. Una decisione sul punto assunta in questa sede priverebbe,

infatti, il giocatore incolpato del doppio grado di giudizio.

Vanno infine revocate “l’ulteriore” ammenda per € 500 inflitta alla Società e l’inibizione

inflitta al dirigente accompagnatore SCIANNA Francesco.

Correttamente il Giudice di primo grado ha ravvisato nella condotta tenuta da un

tesserato dell’OZEGNA la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza previsti

dall’art. 1 comma 1 C.G.S. ed altrettanto correttamente la società ricorrente è stata

ritenuta oggettivamente responsabile a norma dell’art. 4 comma 2 C.G.S. Il che ha

comportato l’applicazione della sanzione dell’ammenda per € 500 che si ritiene congrua

avuto riguardo alla gravità del fatto e considerato che un buon numero di tesserati – e

non uno solo - ha tenuto un comportamento veramente indecente. . Tuttavia, ad avviso di

questa Commissione, in assenza di specifiche indicazioni emergenti dal referto arbitrale e

rilevato che la ricorrente giocava fuori casa, non è consentito operare una distinzione tra

le condotte rilevanti ai fini disciplinari sanzionando quelle fattive dei disordini

separatamente da quelle omissive di soccorso al direttore di gara e pervenire ad un

raddoppiamento della punizione.

Analogamente, la sanzione al dirigente accompagnatore, del quale il rapporto arbitrale

non fa alcuna menzione, è stata applicata in via meramente presuntiva e pertanto va

revocata.

Da ultimo, va ridimensionata, seppur di poco, l’entità delle restanti sanzioni oggetto di

reclamo.

Quanto al VALENZANO, si ritiene equo dare una valutazione complessiva del

comportamento del giocatore evitando la scomposizione del fatto ed il cumulo delle

sanzioni relative ai singoli atti.

Ora, rilevato che la condotta punibile è consistita in reiterate bestemmie, epiteti gravi e

volgari rivolti al direttore di gara, fino all’assunzione di un vero e proprio atteggiamento

minaccioso che ha coinvolto i compagni di squadra. Considerato che, pur non essendo

espressamente stato indicato tra coloro che hanno accerchiato l’arbitro e sono

successivamente passati alle vie di fatto, è verosimile che il VALENZANO con il suo

atteggiamento ne abbia fomentato l’isteria. Sono ravvisabili nella condotta del giocatore

quei connotati violenti necessari a farlo ritenere meritevole della sanzione minima, pari

alla squalifica per otto giornate, prevista dall’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. per le

condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La gravità del fatto giustifica pienamente l’applicazione dell’ulteriore sanzione della

squalifica del campo a norma degli artt. 17 comma 1 e 18 lett. f) C.G.S. Tuttavia si ritiene

che, determinarne la durata in due turni di gara, costituisca sufficiente incentivo, per tutti i

tesserati dell’OZEGNA, ad astenersi, in futuro dal porre in essere analoghe deprecabili

condotte.

Le restanti sanzioni, ovverosia la perdita della gara e l’ammenda per € 500, non

costituenti oggetto della presente impugnazione vanno confermate.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

REVOCA

1. le seguenti sanzioni disposte a carico della società OZEGNA CALCIO:

- decurtazione di un punto in classifica

- “ulteriore” ammenda per € 500

2. la sanzione della squalifica disposta a carico del giocatore ZOCCARI Giuseppe

capitano della squadra dell’OZEGNA.

3. la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore dell’OZEGNA sig.

SCIANNA Francesco.

DISPONE

la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Aosta

affinché emetta provvedimento disciplinare in riferimento alla posizione del calciatore

D’ERRICO Gian Luca

RIDUCE

1. la squalifica inflitta al giocatore VALENZANO Nicola rideterminandone la durata in otto

giornate;

2. la squalifica del campo disposta a carico dell’OZEGNA CALCIO rideterminandone la

durata in due turni di gara.

CONFERMA

le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda per € 500 a carico dell’OZEGNA.

Nulla dispone a carico della tassa di reclamo che non risulta versata.

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