COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della Società NICHELINO avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 36 della

Delegazione Provinciale di Pinerolo del 4.3.2010 in riferimento

gara NICHELINO 1929 - PIOSSASCO valida per il Campionato di II

Categoria – Girone I

Con il ricorso in oggetto la Società NICHELINO lamenta l’eccessività della sanzione

inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore CARONNA Gaetano (squalifica fino al

31.12.2010).

La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del

proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto

arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in

alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31

lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può

essere superato da quanto affermato dal sig. GASTALDO Claudio, Presidente della

ricorrente, sentito all’udienza 19 marzo 2010.

Egli, infatti, esclude che il direttore di gara sia stato colpito nei modi e nei termini che lo

stesso ha indicato nel suo referto, non per conoscenza diretta (ammesso che ciò possa

avere una qualche influenza sulla valenza legale del rapporto) posto che egli non è stato

in grado di affermare di non avere mai perso di vista l’arbitro al termine della gara, ma per

sue deduzioni fondate sulle condizioni del direttore di gara dopo i fatti (non presentava

segni visibili di aggressione) e sulla personalità del proprio allenatore (persona corretta da

sempre).

Il GASTALDO però non ha saputo darsi una spiegazione dei motivi per i quali il direttore

di gara avrebbe dovuto inventare un’aggressione da parte del CARONNA (perché questo

Si dovrebbe ritenere, aderendo alle asserzioni difensive).

Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene

che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di

specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto.

Pone a carico della Società NICHELINO 1929 la tassa di reclamo pari a Euro 130 che

non risulta versata.

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