COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68
del 15 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA RIVER MOSSO
avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla
gara RAPID TORINO – RIVER MOSSO disputata il 13/03/10
nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C. (C.
U. N° 45 del 18/03/10 della Delegazione Provinciale di Torino)
Con il reclamo in oggetto, la POLISPORTIVA RIVER MOSSO contesta le decisioni
assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 45 del 18/03/10 della Delegazione
Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una erronea
interpretazione del rapporto arbitrale e chiede che venga ridotta la squalifica fino al
19/04/10 inflitta al proprio allenatore Sig. CRISCI Antonio.
La Società reclamante, contrariamente a quanto affermato nella parte motiva della
decisione impugnata, nega che il proprio allenatore sia stato allontanato dal campo nel
corso dello svolgimento della gara RAPID TORINO – RIVER MOSSO disputata il
13/03/10 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C.
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In particolare il reclamo precisa che l’allenatore CRISCI Antonio non ha tenuto alcun
comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, nè durante la partita e nemmeno al
termine di essa, limitandosi ad esprimere delle civili considerazioni riguardo al suo
operato.
Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale,
che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento.
D’altra parte, da una attenta lettura del rapporto arbitrale si evince che il Giudice sportivo
ha erroneamente attribuito al Sig. CRISCI quanto riferito in merito al comportamento di
altro dirigente del RIVER MOSSO, Sig. ZIGOLILLO Angelo, anch’esso sanzionato con la
inibizione fino al 19/04/10, il quale, allontanato dal campo, ritardava notevolmente la sua
uscita ed insultava pesantemente l’arbitro.
Il direttore di gara riferisce, altresì, che altre ingiurie gli venivano rivolte dal Sig. CRISCI
Antonio al termine della gara.
L’episodio in questione, così come puntualmente descritto dal direttore di gara nel
proprio rapporto e, quindi, per sua stessa ammissione, è rimasto circoscritto nell’ ambito
delle intemperanze verbali, senza aver dato luogo a violenze fisiche di alcun genere e,
pertanto, tale presupposto consente di rendere accoglibile il reclamo per quanto attiene la
congruità della sanzione adottata.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale
DELIBERA
di ridurre fino al 10/04/10 la squalifica inflitta al Sig. CRISCI Antonio, nulla disponendo per
quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.