COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA RIVER MOSSO

avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla

gara RAPID TORINO – RIVER MOSSO disputata il 13/03/10

nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C. (C.

U. N° 45 del 18/03/10 della Delegazione Provinciale di Torino)

Con il reclamo in oggetto, la POLISPORTIVA RIVER MOSSO contesta le decisioni

assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 45 del 18/03/10 della Delegazione

Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una erronea

interpretazione del rapporto arbitrale e chiede che venga ridotta la squalifica fino al

19/04/10 inflitta al proprio allenatore Sig. CRISCI Antonio.

La Società reclamante, contrariamente a quanto affermato nella parte motiva della

decisione impugnata, nega che il proprio allenatore sia stato allontanato dal campo nel

corso dello svolgimento della gara RAPID TORINO – RIVER MOSSO disputata il

13/03/10 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C.

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In particolare il reclamo precisa che l’allenatore CRISCI Antonio non ha tenuto alcun

comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, nè durante la partita e nemmeno al

termine di essa, limitandosi ad esprimere delle civili considerazioni riguardo al suo

operato.

Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale,

che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello

svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento.

D’altra parte, da una attenta lettura del rapporto arbitrale si evince che il Giudice sportivo

ha erroneamente attribuito al Sig. CRISCI quanto riferito in merito al comportamento di

altro dirigente del RIVER MOSSO, Sig. ZIGOLILLO Angelo, anch’esso sanzionato con la

inibizione fino al 19/04/10, il quale, allontanato dal campo, ritardava notevolmente la sua

uscita ed insultava pesantemente l’arbitro.

Il direttore di gara riferisce, altresì, che altre ingiurie gli venivano rivolte dal Sig. CRISCI

Antonio al termine della gara.

L’episodio in questione, così come puntualmente descritto dal direttore di gara nel

proprio rapporto e, quindi, per sua stessa ammissione, è rimasto circoscritto nell’ ambito

delle intemperanze verbali, senza aver dato luogo a violenze fisiche di alcun genere e,

pertanto, tale presupposto consente di rendere accoglibile il reclamo per quanto attiene la

congruità della sanzione adottata.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale

DELIBERA

di ridurre fino al 10/04/10 la squalifica inflitta al Sig. CRISCI Antonio, nulla disponendo per

quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.

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