COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68
del 15 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo proposto dalla A.S.D. CARPIGNANO avverso le
deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIRTUS
VERCELLI – CARPIGNANO disputata il 27/03/10 nell’ambito del
Campionato Juniores Provinciale.(C.U. n° 43 dell’ 1/04/10 della
Delegazione Provinciale di Vercelli).
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. CARPIGNANO contesta le decisioni assunte dal
Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 43 dell’1/04/10 della Delegazione Provinciale di
Vercelli, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 30/04/10, inflitta ai propri
giocatori CUCCU Manuel, GODANO Leonardo, GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento
dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto
dall’arbitro che ha diretto la gara VIRTUS VERCELLI – CARPIGNANO, disputata il
27/03/10 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale, e chiede la revoca, o almeno
una riduzione, della squalifica per i propri tesserati, in quanto ritiene che gli stessi non
abbiano preso parte alla rissa descritta dal direttore di gara.
Nel suo supplemento di rapporto l’arbitro riferisce che, al 42° del secondo tempo,a
seguito di un fallo di gioco, si scatenava una rissa generale che durava alcuni minuti e
che coinvolgeva numerosi calciatori delle due squadre.
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L’arbitro, con particolare zelo, riusciva ad individuare diversi calciatori di entrambe le
squadre partecipanti alla rissa ed annotava, fra gli altri, i nominativi di CUCCU Manuel,
GODANO Leonardo, GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.
La Società reclamante, dopo aver negato che i giocatori summenzionati abbiano
partecipato alla rissa, che ha determinato l’anticipata fine della gara, asserisce, in
particolare, che il giocatore MARRAS Nicola non si trovava in campo, ma in panchina,
perché sostituito.
Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,
contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara
nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere
disattese.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la
decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla
congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata alla A.S.D. CARPIGNANO, perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 30/04/10 inflitta ai giocatori CUCCU Manuel, GODANO Leonardo,
GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.