COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Reclamo proposto dalla A.S.D. CARPIGNANO avverso le

deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIRTUS

VERCELLI – CARPIGNANO disputata il 27/03/10 nell’ambito del

Campionato Juniores Provinciale.(C.U. n° 43 dell’ 1/04/10 della

Delegazione Provinciale di Vercelli).

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. CARPIGNANO contesta le decisioni assunte dal

Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 43 dell’1/04/10 della Delegazione Provinciale di

Vercelli, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 30/04/10, inflitta ai propri

giocatori CUCCU Manuel, GODANO Leonardo, GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.

La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento

dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto

dall’arbitro che ha diretto la gara VIRTUS VERCELLI – CARPIGNANO, disputata il

27/03/10 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale, e chiede la revoca, o almeno

una riduzione, della squalifica per i propri tesserati, in quanto ritiene che gli stessi non

abbiano preso parte alla rissa descritta dal direttore di gara.

Nel suo supplemento di rapporto l’arbitro riferisce che, al 42° del secondo tempo,a

seguito di un fallo di gioco, si scatenava una rissa generale che durava alcuni minuti e

che coinvolgeva numerosi calciatori delle due squadre.

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L’arbitro, con particolare zelo, riusciva ad individuare diversi calciatori di entrambe le

squadre partecipanti alla rissa ed annotava, fra gli altri, i nominativi di CUCCU Manuel,

GODANO Leonardo, GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.

La Società reclamante, dopo aver negato che i giocatori summenzionati abbiano

partecipato alla rissa, che ha determinato l’anticipata fine della gara, asserisce, in

particolare, che il giocatore MARRAS Nicola non si trovava in campo, ma in panchina,

perché sostituito.

Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,

contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara

nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere

disattese.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la

decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla

congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. CARPIGNANO, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica fino al 30/04/10 inflitta ai giocatori CUCCU Manuel, GODANO Leonardo,

GOZZI Andrea e MARRAS Nicola.

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