COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68
del 15 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo proposto dalla U.S.D. TRE VALLI avverso le
deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara TRE
VALLI – PERTUSA BIGLIERI disputata il 24/03/10 nell’ambito del
Campionato Allievi Regionali – Girone F. ( C.U. N° 65 dell’ 1/04/10
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta).
Con tempestivo reclamo, la U.S.D. TRE VALLI contesta le decisioni assunte dal Giudice
sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara TRE VALLI – PERTUSA BIGLIERI
disputata il 24/03/10 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali - Girone F.
La Società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione
dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che
venga ridotta la squalifica per quattro giornate inflitta ai propri tesserati FAZZARI Davide
e BOETI Michelangelo.
In particolare, la società reclamante ammette e chiede scusa per il complessivo
comportamento dei propri giocatori che, al pari di quelli avversari ed in particolare
dell’allenatore del PERTUSA BIGLIERI, hanno dato luogo alla rissa scatenatasi nei minuti
finali della gara in questione, ma esclude che vi siano stati coinvolti i calciatori BOETI
Michelangelo, perché si trovava in panchina, e FAZZARI Davide, in quanto, al contrario,
si attivava per cercare di riportare la calma in campo.
La Commissione Disciplinare territoriale,
• esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del
direttore di gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare, riusciva ad
individuare certamente come fra i più facinorosi e violenti, fra gli altri, i calciatori
FAZZARI Davide (N° 4) e BOETI Michelangelo ( N° 9) della Società TRE VALLI;
• ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo nei
confronti dei summenzionati giocatori, per la natura violenta dei comportamenti
che hanno determinato l’anticipata fine della gara;
DELIBERA
1. di respingere il reclamo proposto;
2. di confermare la squalifica per quattro giornate inflitta ai calciatori BOETI
Michelangelo e FAZZARI Davide;
3. di disporre l’incameramento della tassa di € 62, che risulta versata dalla
U.S.D. TRE VALLI all’atto della proposizione del reclamo.