COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Reclamo proposto dalla U.S.D. TRE VALLI avverso le

deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara TRE

VALLI – PERTUSA BIGLIERI disputata il 24/03/10 nell’ambito del

Campionato Allievi Regionali – Girone F. ( C.U. N° 65 dell’ 1/04/10

del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta).

Con tempestivo reclamo, la U.S.D. TRE VALLI contesta le decisioni assunte dal Giudice

sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara TRE VALLI – PERTUSA BIGLIERI

disputata il 24/03/10 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali - Girone F.

La Società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione

dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che

venga ridotta la squalifica per quattro giornate inflitta ai propri tesserati FAZZARI Davide

e BOETI Michelangelo.

In particolare, la società reclamante ammette e chiede scusa per il complessivo

comportamento dei propri giocatori che, al pari di quelli avversari ed in particolare

dell’allenatore del PERTUSA BIGLIERI, hanno dato luogo alla rissa scatenatasi nei minuti

finali della gara in questione, ma esclude che vi siano stati coinvolti i calciatori BOETI

Michelangelo, perché si trovava in panchina, e FAZZARI Davide, in quanto, al contrario,

si attivava per cercare di riportare la calma in campo.

La Commissione Disciplinare territoriale,

• esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del

direttore di gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare, riusciva ad

individuare certamente come fra i più facinorosi e violenti, fra gli altri, i calciatori

FAZZARI Davide (N° 4) e BOETI Michelangelo ( N° 9) della Società TRE VALLI;

• ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo nei

confronti dei summenzionati giocatori, per la natura violenta dei comportamenti

che hanno determinato l’anticipata fine della gara;

DELIBERA

1. di respingere il reclamo proposto;

2. di confermare la squalifica per quattro giornate inflitta ai calciatori BOETI

Michelangelo e FAZZARI Davide;

3. di disporre l’incameramento della tassa di € 62, che risulta versata dalla

U.S.D. TRE VALLI all’atto della proposizione del reclamo.

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