COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 15 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

del 15 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

g) Ricorso della Società PRO VIGEZZO avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 della

Delegazione Provinciale di Novara dell’11/03/2010 in riferimento

alla gara DORMELLETTO – PRO VIGEZZO del 27/02/2010 valida

per il Campionato Juniores Provinciale – Girone B

Con ricorso in oggetto la Società PRO VIGEZZO lamenta l’eccessività della sanzione

inflitta dal Giudice Sportivo al proprio massaggiatore Carlo GIORGIS (squalifica sino al

30/05/2010).

Il materiale istruttorio in atti non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti

così come contestata ed accertata dal G.S., ma nemmeno di comprendere la reale

gravità del fatto stesso.

L’unico punto da affrontare, quindi, è relativo all’entità della sanzione inflitta.

Le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non sono

idonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale che, però, è carente sotto il

profilo della descrizione di quanto accaduto.

In esso ci si limita a dire che il GIORGIS ha dato un pungo ad un dirigente avversario

senza indicare le modalità dell’aggressione, il contesto in cui è avvenuta, le conseguenze

patite dalla vittima e le sue generalità insomma senza alcuna indicazione precisa che

consenta di comprendere, non se il fatto è avvenuto (cosa indubitabile), ma quanto sia

grave per potere poi provvedere alla quantificazione corretta della sanzione.

Queste incertezze dovevano, quindi, condurre il G.S. all’inflizione di una sanzione più

mite di quella applicata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul

C.U. n. 43 del 11/03/2010 della Delegazione Provinciale di Novara, delibera di ridurre al

30/04/2010 la squalifica inflitta al massaggiatore GIORGIS Carlo.

Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.

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