COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. ASCOLI SATRIANO - A.S.D. LIBERTAS PALESE del 21 Marzo 2010. (Reclamo della Società

A.S.D. ASCOLI SATRIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico

della società per l’ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 25

Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  Rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. ASCOLI SATRIANO è stato inviato il 6 aprile 2010 e

quindi al di là del termine previsto dall’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va

dichiarato inammissibile

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ASCOLI SATRIANO e per l’effetto

addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it