COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 21 Marzo 2010. (Reclamo della
Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico dei dirigenti STELLONE Vincenzo e CIURLIA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 50 del 25 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- Rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva il ricorso è inammissibile perché
tardivo e sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia
Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della società.