COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 21 Marzo 2010. (Reclamo della

Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a

carico dei dirigenti STELLONE Vincenzo e CIURLIA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato

Ufficiale n. 50 del 25 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  Rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva il ricorso è inammissibile perché

tardivo e sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia

Sportiva

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e per l’effetto

addebitare la relativa tassa sul conto della società.

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