COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Atletico Misterbianco (Ct)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Atletico Misterbianco (Ct) – avverso provvedimenti del Giudice Sportivo presso  la Delegazione Provinciale di Catania Gara 3^ categoria/A: A.P.D. Atletico Belpassese – A.S.D. Atletico Misterbianco del 10 Aprile 2010 Comunicato Ufficiale 46 CT del 13 Aprile 2010

Procedimento 45/B

All’ottavo del secondo tempo supplementare la gara in epigrafe veniva sospesa dall’Arbitro a ciò costretto da una rissa scoppiata fra alcuni calciatori della squadra ospitata e sostenitori locali, rissa alla quale prendeva parte anche un calciatore locale. Il Giudice Sportivo Provinciale, con provvedimento pubblicato sul C.U. 46 statuiva la punizione sportiva di perdita della gara per tre a zero a carico della società A.S.D. Atletico Misterbianco, nonché l’ammenda di €  100,00 e la squalifica sino al 30 Novembre 2010 dei calciatori Aloschi Vincenzo, Questorino Giuseppe, Carrubba Antonino, Costanza Agatino, Muletto Claudio, Barbagallo Gianfranco, Sparta Santo, Molino Salvatore (tutti della società appellante).

I provvedimenti suddetti sono stati impugnati dalla società A.S.D. Atletico Misterbianco che con appello ritualmente proposto espone una descrizione alquanto soggettiva degli incidenti contestati chiedendo il loro riesame nonché la ripetizione della gara su campo neutro.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali ed i motivi d’appello, osserva che dalla disamina del referto arbitrale nonché del rapporto del Commissario di campo, emergono chiari ed inequivocabili i gravi, incresciosi e censurabili fatti avvenuti al momento della segnatura della seconda rete da parte della società ospitante. Questo Organo Giudicante, nel condividere il giudicato di primo grado sia in ordine alla sospensione della gara sia in ordine alle sanzioni a carico dei tesserati responsabili dei fatti censurati e debitamente sanzionati, non può che confermare in toto quanto statuito dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Misterbianco e, per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo pari ad € 130,00.

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