COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Roberto Grosso (Presidente A.S.D. Nuova Aquila Grammichele )
Società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele (Ct )
Procedimento 252/A
Considerato che la Procura Federale con nota 341 09-10 del 22 Gennaio2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Grosso Roberto la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto tramite il proprio legale memoria difensiva per la quale riconosce nella fattispecie che il proprio comportamento non è conforme alle norme regolamentari previste in materia.
Invoca la sua buona fede avendo provveduto, anche se dopo breve ritardo, al tesseramento del tecnico.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Grosso Roberto (Presidente A.S.D. Nuova Aquila Grammichele) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.