COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

185/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla S. S. Sportiva F. C. D. Follonica avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. Toscana, fino al giorno 11 gennaio 2012, al calciatore Cristiano Andrea.

(C.U. n. 54 /2010).

Il Presidente della S.S.S. F.C.D. Follonica, rappresentato e difeso dall’Avvocato Novelli del Foro di Grosseto, impugna nei modi rito il provvedimento sopra indicato concludendo che la C.D.T.Toscana:

in rito, annulli la squalifica per violazione del diritto di difesa in quanto non sono stati inviati i documenti contenuti nel fascicolo del G.S.T.;

nel merito,

A) in via principale, sospenda ed annulli la squalifica del Cristiano Alberto in quanto il fatto non è stato commesso in modo volontario dal giocatore squalificato;

B) in via subordinata:  applicazione di una squalifica simbolica per le giornate di campionato già scontate;

C) in via ulteriormente subordinata;  applicazione di una squalifica significatamene inferiore proporzionale alle altre decisioni della Commissione Disciplinare adita, non superiore quindi a qualche giornata.”

La complessità della questione rende necessario ripercorrere l’iter dei fatti accaduti.

Al termine della gara Follonica – Castiglionese il D.G. veniva raggiunto in due distinte, successive, occasioni da sassi che lo raggiungevano, il primo sotto l’orecchio destro, causandogli dolore molto intenso; il secondo alla schiena, anche questo causa di intenso dolore, anche se momentaneo.

Il G.S.T. della Toscana, risultando non identificati gli autori del gesto e rilevato dal rapporto di gara che l’autore non poteva che essere uno dei calciatori del Follonica che si trovavano, solo essi, alle spalle del D.G., provvedeva a squalificare, fino al 18.05.2012, il capitano della squadra, Luca Gufoni, a norma dell’art.3, comma 2, del C.G.S.. (C.U. n. 48/2010)

A seguito del reclamo proposto dalla Società Follonica questa C.D. accoglieva la richiesta proposta in via principale dalla reclamante, ovvero:

“sospendere ed annullare la squalifica del Gufoni in quanto il fatto non è stato commesso dal giocatore squalificato imputato, in quanto capitano della squadra, ma se eventualmente vi fosse una responsabilità per i fatti descritti dal Dirigente di Gara, è stato individuato il responsabile nel sig Cristiano Andrea”.

In conseguenza di tale dichiarazione provvedeva quindi a revocare con effetto immediato la sanzione inflitta al capitano e sospendeva da ogni attività il calciatore Cristiano Andrea, indicato dalla stessa Società quale responsabile, in attesa del provvedimento che, nei suoi confronti, avrebbe assunto il G.S.T..(C.U. n. 51/2010).

Con provvedimento pubblicato con il C.U. n. 54/2010 il prefato G.S.T. infliggeva al calciatore Cristiano Andrea la squalifica fino al giorno 11 gennaio 2012, da cui l’ulteriore corposo reclamo della Società citata in epigrafe, qui in esame.

Disposta per la data odierna la richiesta audizione personale, il Presidente della Società Sig. Valerio Pacini ed il legale di sua fiducia Avvocato Novelli, dopo che è stata loro data, di nuovo, lettura di quanto dichiarato dal D.G. in occasione dell’esame del precedente reclamo, confermano le argomentazioni e le conclusioni qui svolte. Depositano l’attestazione del Comando Compagnia C.C. di Massa Marittima dalla quale si rileva che in un intervento effettuato in corso di gara hanno constatato che i tifosi della Castiglionese lanciavano petardi.

La C.D. in sede di decisione, esaminando i singoli capitoli a difesa, osserva:

1)  In ordine alla mancata possibilità del completo diritto di difesa.

Nessuna lesione ha subito il diritto di difesa della reclamante stante che essa, fin dalla discussione del primo reclamo ha potuto conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dal D.G. al giudicante.

Si riporta a tal proposito quanto emerge dalla delibera assunta da questa Commissione in quella sede: 

“I soggetti interessati nel corso della odierna riunione, assistiti e rappresentati entrambi dall’Avvocato Novelli del Foro di Grosseto, dopo essere stati edotti delle dichiarazioni rese dal D.G. in questa sede, hanno confermato le motivazioni e le richieste conclusionali contenute nel reclamo, già di per sé esaustivo, sottolineando la assoluta correttezza della ricostruzione dei fatti con cui il D.G. ha descritto il secondo dei due lanci di sassi posto in essere nei suoi confronti.”

La normativa vigente non prevede nel procedimento disciplinare, la trasmissione, dalla Commissione alla reclamante, di alcun atto della fase istruttoria svolta.

La lettura del supplemento di rapporto, costituente peraltro per il Giudicante l’esercizio di una facoltà discrezionale (art. 34, comma 5), soddisfa – stante la particolarità del dibattito nell’ambito del processo sportivo disposto dal medesimo art. 34 – le esigenze della difesa.

In particolare nella fattispecie non esiste alcun altro atto di cui la difesa non sia stata già posta a conoscenza.

2)  Contestazione in ordine alle indicazioni di cui al C.U. n. 54/2010.

Sostiene la reclamante che il G.S. nell’ultimo provvedimento adottato sia incorso in una svista dato che la Società (la quale comunque ammette che la richiesta sia stata da essa formulata in maniera da poter indurre in errore) ha affermato essere il Cristiano colpevole unicamente del secondo episodio e non del primo per il quale non viene indicato alcun nominativo.

Non tiene conto la Società che:

a)  il G.S.T. ha modificato l’entità della sanzione inflitta al Cristiano portandola dall’originaria scadenza del 18/05/2012 (Gufoni) al giorno 11.01.2012.

b)  l’arbitro è assolutamente certo che sia stato un calciatore del Follonica a scagliare il sasso anche la prima volta e la valenza probatoria della dichiarazione resa vieta ogni altra interpretazione;

c)  comunque se non è possibile la identificazione del calciatore (perché è fuori di dubbio che di uno di essi sia trattato) la sanzione per il fatto specifico torna ad essere a carico del capitano.

3)  In ordine alle responsabilità del primo episodio.

La difesa richiama il contenuto del reclamo prodotto a difesa del capitano Gufoni affermando ancora una volta che il sasso, del quale peraltro contesta le dimensioni, proveniva dai tifosi della Castiglionese e cita la testimonianza del Presidente Pacini. Ritiene “strano” che l’arbitro possa aver visto con la coda dell’occhio la traiettoria stante che “le simulazioni fatte”escludono tale possibilità.

A tal proposito la C.D. rileva ancora una volta che la reclamante sembra non conoscere che nel procedimento disciplinare sportivo le testimonianze non sono ammesse, così come le prove “tecnico balistiche” effettuate trovano ostacolo di carattere procedurale nel rapporto di gara del quale si ricorda la natura di prova privilegiata.

4)  Involontarietà del gesto.

Afferma la reclamante che il gesto compiuto dal Cristiano è mero atto di stizza del tutto privo di volontarietà, come del resto sembra affermare lo stesso D.G. avendo dichiarato in sede di supplemento di non potere affermare se il lancio sia stato, o meno, volontario. Inoltre con le modalità descritte (calcio dal basso verso l’alto sul ”breccino”) i sassi avrebbero dovuto colpire anche il capitano che si trovava a fianco del D.G.;  a tale gesto non può essere quindi dato il carattere di atto intenzionale.

5)  Eccessività della sanzione.

A sostegno della propria tesi la difesa della Società cita alcune decisioni (sei), anche di questa Commissione, che propenderebbero per una notevole riduzione della sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Cristiano, il cui comportamento è ritenuto meno grave di quelli relativi ai fatti oggetto dei precedenti indicati.

In merito a tali precedenti la C.D. rileva che non tutte le fattispecie presentano eguali caratteristiche e che i provvedimenti disciplinari vengono assunti caso per caso, per cui la comparazione effettuata sul semplice dispositivo non ha carattere assoluto.

Per questo Giudice l’elemento discriminante tra l’atteggiamento irriguardoso o stizzoso rispetto all’atto di violenza è dato dalle conseguenze fisiche riportate dal D.G.. Nel caso di specie l’arbitro ha provato, in due distinte circostanze, dolore “molto intenso” anche se momentaneo, il che denota che si è trattato di atto di vera e propria violenza e come tale da sanzionare.

In sostanza la difesa della società si articola su due punti, l’attribuzione del primo lancio di sassi a tifosi della Castiglionese e non a calciatori del Follonica e la mancanza di volontarietà nel gesto compiuto dal Cristiano, che viene definito come di “mera stizza”.

In ordine a ciò la C.D.T.T. osserva che il carattere di prova privilegiata attribuito dal C.G.S. al rapporto dell’arbitro preclude l’accoglimento delle istanze della difesa e la documentazione prodotta in questa sede (attestazione del Comando C.C. di Massa Marittima) è ininfluente ai fini del presente giudizio.

La circostanza che il Cristiano sia stato indicato dalla reclamante unicamente quale responsabile del secondo episodio non solo non trova riscontro negli atti di gara ma la immediata consecutiva successione dei lanci fa propendere per l’affermazione di completa colpevolezza del Cristiano.

Tuttavia occorre considerare la dichiarazione dell’arbitro circa la impossibilità di stabilire la volontarietà del gesto, circostanza che non può che giovare alla posizione del Cristiano (“in dubio pro reo”) unitamente ai dubbi che sorgono sulle dimensioni dei sassi lanciati che, se delle dimensioni descritte, avrebbero causato al D.G. danni ben più gravi.

La Commissione ritiene, pertanto, di poter riesaminare la sanzione inflitta unicamente sotto il profilo della sua entità.

P.Q.M.

La C.D.T.T. delibera di infliggere al calciatore Cristiano Andrea la sanzione della squalifica di mesi diciotto e così fino al 18 settembre 2011.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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