COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 87 del 08 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FRIEDEN – GARA FRIEDEN / SORBO SERPICO DEL 21.02.2010 –3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura

temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all’impugnazione della squalifica del campo di gioco per tre gare ufficiali, con l’obbligo accessorio della disputa delle gare medesime a porte chiuse ed in assenza di pubblico, nonché delle squalifiche, fino al 20.04.2010, dei calciatori, come di seguito specificati. Al riguardo, rileva che si appalesa priva di fondamento la parte del reclamo, inerente la squalifica del campo di gioco per tre gare effettive, con l’obbligo di disputa a porte chiuse, nonché la sanzione della squalifica, fino al 20.04.2010, a carico dei calciatori De Masi Amerigo e Parisi Gianluca. Invero, nessun elemento probante è stato prodotto dalla reclamante, idoneo a confutare quanto riferito dal direttore di gara nel suo dettagliato rapport. Sotto il profilo, poi, della quantificazione delle sanzioni, essa si presenta commisurata in modo conforme all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dalla società, sotto l’aspetto della responsabilità oggettiva, nonché dai nominati tesserati. Per quel che concerne le altre doglianze, di cui al reclamo (squalifica a carico dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Dente Domenico, e dei calciatori D’Argenzio Francesco, De Masi Gianpiero, Bianco Luca e Di Francesco Andrea), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, a tal fine, la convocazione dello stesso, per la decisione, alla seduta del 19.04.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la squalifica del campo per tre gare ufficiali, con l’obbligo della loro disputa a porte chiuse, nonché la sanzione della squalifica, a carico dei calciatori De Masi Amerigo e Parisi Gianluca fino al 20.04.2010; di rinviare alla seduta del 19.04.2010 la disamina degli altri aspetti del reclamo, relativi alla squalifica a carico dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Dente Domenico, e dei calciatori D’Argenzio Francesco, De Masi Gianpiero, Bianco Luca e Di Francesco Andrea; di disporre, a tal fine, l’audizione dell’arbitro.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it