COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 117. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MOSCHIANO – GARA VIGOR BEATO BOSAGRO / REAL MOSCHIANO DEL 13.12.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, il reclamo, proposto avverso la decisione del Primo Giudice, si appalesa assolutamente generico e, come tale, non idoneo a superare la presunzione di privilegio, attribuita al referto arbitrale, qualificato, per costante giurisprudenza, per l’appunto, fonte privilegiata di prova. Il comportamento tenuto dal calciatore Giordano Mosè (aggressione violenta, oltre i limiti del compatibile con i parametri di civiltà, nei confronti di calciatore avversario; aggressione, aggravata da minacce, ai danni del direttore di gara) appare, inoltre, connotato da particolare gravità per cui la sanzione irrogata è da ritenersi congrua ed adeguata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Moschiano.

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