COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SUOLA CALCIO SPES – GARA CALPAZIO / SCUOLA CALCIO SPES DEL 12.12.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l‘infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma dell’articolata e motivata decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 28.01.2010, pagina 1488), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società Scuola Calcio Spes, in ragione della violazione delle modalità delle sostituzioni dei calciatori cosiddetti “di fascia giovane”, la cui presenza nel terreno di gioco deve risultare continuativa, ovvero senza alcuna interruzione, per tutta la durata della gara. La vicenda in esame presenta, per il vero, aspetti di assoluta singolarità ed eccezionalità. Invero, quanto alla cosiddetta “momentanea interruzione del gioco, di un solo minuto (dal 23’ al 24’)”, essa è stata determinata dal fatto che la società Calpazio, nella persona del suo dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Taddeo Attilio – che, in tutta evidenza, si era avveduto di aver proceduto alla sostituzione del calciatore, cosiddetto “di fascia giovane” (Giordano Giuseppe, classe 1989, n. 4 della distinta ufficiale di gara), con altro (Franco Fabio, classe 1978, n. 19 della distinta ufficiale di gara) non della stessa fascia d’età, con la conseguenza che, in quella contingenza, si era materializzata la violazione della disposizione, sull’obbligo di continuativa presenza, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2009 del C.R. Campania, pag. 21 – ha richiamato l’attenzione del direttore di gara, prima della ripresa del gioco, per effettuare una seconda sostituzione, di un calciatore non di fascia giovane (il n. 3 della distinta ufficiale di gara, Punzi Domenico Francesco, classe 1986), con un calciatore “di fascia giovane” (Giordano Gaetano, classe 1989), con l’evidente finalità di ripristinare, prima della ripresa del gioco, una situazione di regolarità, nel senso del rispetto dell’obbligo della continuativa presenza di tre calciatori della cosiddetta “fascia giovane”. In argomento, deve sottolinearsi che, correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha proceduto all’audizione dell’arbitro e che egli, in tale circostanza, ha espressamente confermato quanto già refertato, in merito alle sostituzioni dei calciatori. Di conseguenza, la sequenza delle sostituzioni ed i riferimenti ai numeri, di cui alla distinta ufficiale di gara, sia dei calciatori sostituiti, sia di quelli rispettivamente subentrati, non possono, dunque, essere revocati in dubbio. La conseguita, acclarata certezza, documentale e testimoniale (per di più, originata da un testimone qualificato, le cui dichiarazioni configurano fonte privilegiata di prova, per consolidata giurisprudenza sportiva), relativa alla vicenda in parola, determina che questa Commissione sia chiamata a valutare se l’intervallo di un minuto, intercorso tra il 23’ ed il 24’ del secondo tempo (come indicato, nell’apposito riquadro, dal direttore di gara e da lui medesimo espressamente e dettagliatamente confermato, in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale), infici la regolarità della gara; inoltre, se la duplice sostituzione, eseguita dalla società Calpazio, come innanzi specificata, possa essere considerata ininfluente, sotto il profilo dell’incidenza sulla regolarità della gara; infine, se l’indubbia pretestuosità ed il comportamento (palesemente ostruzionistico, come ben puntualizzato dall’arbitro) del dirigente, sig. Taddeo Attilio, della medesima società Calpazio, possa essere ritenuto idoneo ad incidere, negativamente, sulla regolarità della gara medesima, in ordine alle sostituzioni dei calciatori. Sul punto, deve necessariamente farsi riferimento alle circostanze di fatto, così come verificatesi e chiaramente esposte dall’arbitro nel suo referto e confermate all’atto della sua audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale. Deve rilevarsi, al riguardo, che la chiarezza espositiva dell’arbitro e la

puntualità del contenuto della più volte richiamata sua audizione presso il G.S.T. determinano che non risulti necessario alcun ulteriore accertamento, da parte di questa C.D.T. Sotto il profilo sostanziale, questa C.D.T. ritiene che, sulla base di quanto verificatosi nella circostanza, di fatto non si sia materializzata alcuna violazione, da parte della società Calpazio, dell’obbligo di continuativa presenza dei calciatori “di fascia giovane”, nel numero imposto dalla citata normativa. Invero, sia pure attraverso la contorta ed articolata sequenza delle sostituzioni, non si è mai registrata – in relazione all’effettiva partecipazione alla gara (unico parametro insuperabile di riferimento, normativo ed interpretativo, in una vicenda, quale quella in esame) dei calciatori della società Calpazio – una presenza “non continuativa” (si ripete: nel corso del gioco, ovvero della disputa della gara) dei calciatori “di fascia giovane”, nel numero predeterminato dalla relativa disposizione del C.R. Campania. Altro è, invero, la valutazione sull’indubbia non conformità del comportamento del dirigente, sig. Taddeo Attilio, della società Calpazio, altro è il giudizio sulla partecipazione alla gara dei calciatori “di fascia giovane”. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Scuola Calcio Spes; di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

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