COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 123. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNDER VILLA 2004 – GARA E. RENZULLI SAN MICHELE /

UNDER VILLA 2004 DEL 27.02.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, questa

C.D.T. ritiene che non possa accogliersi la richiesta di riduzione della sanzione, già adeguatamente

contenuta, irrogata dal G.S.T. Essa, invero, appare congrua e proporzionata, rispetto alla gravità della

condotta posta in essere dal calciatore Nevola Luigi, sviluppatasi in un atteggiamento violento e minaccioso

(“strattonava l’arbitro, attirandolo a sé e colpendolo con due leggeri schiaffi alla nuca; nel contempo,

profferiva ingiurie e minacce al suo indirizzo”), che, in una valutazione obiettiva, non avrebbe potuto essere

sanzionata meno duramente. È opportuno precisare, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

reclamante, per “comportamento violento” deve intendersi ogni atto o condotta che sconfini in un contatto

fisico (di qualsivoglia natura), che il soggetto passivo dell’azione sia costretto a subire. Al riguardo, non può

certamente richiedersi alcun accertamento in ordine “all’intenzione dell’agente di pregiudicare l’incolumità

fisica di chicchessia”. Nel caso di specie, oltretutto, come risulta dagli atti ufficiali, si è andato ben oltre il

mero contatto fisico intenzionale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società

Under Villa 2004.

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