COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / ACLI
SAVIGNANO DEL 7.02.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, constatata l’assenza della società reclamante che,
nonostante rituale convocazione per ben due volte, non si è presentata, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, dal reclamo non sono emersi elementi che possano confutare quanto riportato
dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Pertanto, le sanzioni inflitte dal G.S.T., appaiono eque e
proporzionate rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società Grotta Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.