COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 125. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DURAZZANO – GARA SPARTACO ROTONDI / DURAZZANO DEL

30.01.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, la società reclamante, in

merito al comportamento del dirigente allenatore, sig. Domenico Razzano, ha semplicemente minimizzato i

fatti accaduti, senza supportare il ricorso di prove in senso contrario. Dal referto arbitrale appare chiaro,

viceversa, l’atteggiamento ingiurioso e minaccioso del citato allenatore. A questa Commissione, infine,

appare giusta e proporzionata la sanzione della squalifica inflitta in prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la sanzione della

squalifica a carico dell’allenatore, sig. Razzano Domenico; di dichiarare inammissibile il reclamo,

nella parte riguardante l’annullamento dell’ammenda di euro 10,00 (art. 45, comma 3, C.G.S.);

dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

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