COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / ACLI

SAVIGNANO DEL 7.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, constatata l’assenza della società reclamante che,

nonostante rituale convocazione per ben due volte, non si è presentata, rileva l’infondatezza dell’atto di

impugnazione. Invero, dal reclamo non sono emersi elementi che possano confutare quanto riportato

dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Pertanto, le sanzioni inflitte dal G.S.T., appaiono eque e

proporzionate rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Grotta Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, sul conto della società reclamante.

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