COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASA CASTALDA - PIANELLO DISPUTATA IL 21.03.2010
A VALFABBRICA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.03.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PASTORELLI FRANCESCO PER CINQUE
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti ufficiali di gara e come si rileva anche dal contenuto del reclamo, risulta che il
calciatore Pastorelli Francesco ha effettivamente tenuto il comportamento addebitatogli.
Va tuttavia tenuto conto che il colpo inferto all’avversario è avvenuto durante un’azione
di gioco e che né questo episodio né il leggero schiaffo dato ad un altro avversario hanno
procurato conseguenze dannose; ritiene pertanto questa Commissione che equa e
commisurata ai comportamenti di cui sopra appare la riduzione della squalifica inflitta dal
G.S. al calciatore Pastorelli Francesco a 4 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società Polisportiva Pianello, riduce a quattro
giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pastorelli Francesco.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.