COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO P

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA CASA CASTALDA - PIANELLO DISPUTATA IL 21.03.2010

A VALFABBRICA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA

NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.03.2010

PUBBLICATO IN PARI DATA.

• PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PASTORELLI FRANCESCO PER CINQUE

GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dagli atti ufficiali di gara e come si rileva anche dal contenuto del reclamo, risulta che il

calciatore Pastorelli Francesco ha effettivamente tenuto il comportamento addebitatogli.

Va tuttavia tenuto conto che il colpo inferto all’avversario è avvenuto durante un’azione

di gioco e che né questo episodio né il leggero schiaffo dato ad un altro avversario hanno

procurato conseguenze dannose; ritiene pertanto questa Commissione che equa e

commisurata ai comportamenti di cui sopra appare la riduzione della squalifica inflitta dal

G.S. al calciatore Pastorelli Francesco a 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società Polisportiva Pianello, riduce a quattro

giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pastorelli Francesco.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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