COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°131 dell’8/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 7 marzo 2010 Borgo a Buggiano – Bikkembergs Fossombron

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°131 dell’8/03/2010

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 7 marzo 2010 Borgo a Buggiano – Bikkembergs Fossombrone

Il Giudice Sportivo, letti gli atti;

-  Rilevato che la società Borgo a Buggiano ha fatto rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della gara di cui in epigrafe a causa del decesso di un proprio dirigente, presente in tribuna,  verificatosi nel corso del secondo tempo;

-  Ritenuto che la circostanza non integra gli estremi di una causa di forza maggiore ai sensi dell’art.55 NOIF;

-  Letto l’art.53, 7° comma delle NOIF e la norma di cui alla lettera “O”, numero 5 del C.U. n° 1 dell’1\07\2009 del Comitato Interregionale;

Delibera:

1)  la società Borgo a Buggiano subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica;

2)  alla detta società va irrogata la sanzione pecuniaria di € 1000,00 trattandosi di prima rinuncia

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