COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°135 dell’ 11/03/2010 GARA DEL 10 MARZO 2010 PISA – CASTELLARANO Il Giudice Sportivo, letti gli atti, osserva ;
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°135 dell’ 11/03/2010
GARA DEL 10 MARZO 2010 PISA – CASTELLARANO
Il Giudice Sportivo, letti gli atti, osserva ;
Risulta dalla attestazione deI Carabinieri della Stazione di Castellarano che nella giornata del
10 marzo c.a. la viabilità nella provincia risultava particolarmente difficoltosa a causa delle
proibitive condizioni atmosferiche e dell’abbondante nevicata
Tali circostanze, valutate congiuntamente alle notizie di stampa e tv concernenti la eccezionale
ondata di maltempo abbattutasi proprio in quelle ore sul centro-nord della penisola, induce
legittimamente a ritenere che nel caso di specie ricorrano gli estremi di una causa di forza
maggiore tale cioè da precludere alla società Castellarano la possibilità di raggiungere Pisa se
non al prevedibile rischio di gravi danni a persone o cose;
PQM
Sussistendo una causa di forza maggiore così come previsto dall’ex art.55 NOIF trasmette gli
atti al Comitato Interregionale per quanto di propria competenza.