COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°135 dell’ 11/03/2010 GARA DEL 10 MARZO 2010 PISA – CASTELLARANO Il Giudice Sportivo, letti gli atti, osserva ;

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°135 dell’ 11/03/2010

GARA DEL 10 MARZO 2010 PISA – CASTELLARANO

Il Giudice Sportivo, letti gli atti, osserva ;

Risulta dalla attestazione deI Carabinieri della Stazione di Castellarano che nella giornata del

10 marzo c.a. la viabilità nella provincia risultava particolarmente difficoltosa a causa delle

proibitive condizioni atmosferiche e dell’abbondante nevicata

Tali circostanze, valutate congiuntamente alle notizie di stampa e tv concernenti la eccezionale

ondata di maltempo abbattutasi proprio in quelle ore sul centro-nord della penisola, induce

legittimamente a ritenere che nel caso di specie ricorrano gli estremi di una causa di forza

maggiore tale cioè da precludere alla società Castellarano  la possibilità di raggiungere Pisa se

non al prevedibile rischio di gravi danni a persone o cose;

PQM

Sussistendo una causa di forza maggiore così come previsto dall’ex art.55 NOIF trasmette gli

atti al Comitato Interregionale per quanto di propria competenza.

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