COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°147 del 31/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2010  BIKKEMBERGS FOOSOMBRONE – RU

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°147 del 31/03/2010

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 17/03/2010  BIKKEMBERGS FOOSOMBRONE - RUSSI 

Il Giudice Sportivo, 

-  sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 138 del 18\03\2010 

-  rilevato che  la società Russi non ha dato seguito al preannuncio di  reclamo  telegrafico  in

merito alla gara di cui in epigrafe;

-  rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.

33 comma 5 del CGS;

P.Q.M.

Delibera:

1.  di dichiarare inammissibile il reclamo;

2.  di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Bikkembergs

Fossombrone – Russi 0-0;

3.  di addebitare sul conto della società US Russi la tassa di reclamo.

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