COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 10/02/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17 GENNAIO 2010 VALLEVERDE RICCION
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 10/02/2010
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 17 GENNAIO 2010 VALLEVERDE RICCIONE – PISA
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. PISA 1909
osserva:
- la società reclamante chiede che alla società VALLEVERDE RICCIONE sia inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del 114
C.G.S., per avere un proprio calciatore, CRISTIANO LAPI, preso parte alla gara di cui
all'oggetto con la maglia numero 5 nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una
gara con Comunicato Ufficiale n. 96 del 13 gennaio 2010.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara VALLEVERDE RICCIONE – PISA C.U. n.96 del
13.01.2010) risulta che il calciatore LAPI, espulso dal campo nel corso della gara
VALLEVERDE RICCIONE – ROVIGO CALCIO, disputatasi il 10 gennaio 2010, non aveva,
all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ancora scontato la sanzione inflittagli di
cui al C.U. n.96 del 13 gennaio 2010.
Considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S. le squalifiche devono essere scontate a
partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale
e che nel caso di specie dal 14 gennaio al 17 gennaio 2010 la società VALLEVERDE
RICCIONE non ha disputato alcuna gara;
tenuto conto che l’art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. dispone che alla società la quale fa
partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della
perdita della gara;
P.Q.M.
delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di infliggere alla società VALLEVERDE RICCIONE la punizione sportiva della perdita
della gara con il seguente punteggio: VALLEVERDE RICCIONE – PISA 1909 0-3;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.