COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 10/02/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL  17 GENNAIO 2010 VALLEVERDE RICCION

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 114 del 10/02/2010

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL  17 GENNAIO 2010 VALLEVERDE RICCIONE – PISA 

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. PISA 1909

osserva:

-  la  società  reclamante  chiede  che  alla  società  VALLEVERDE  RICCIONE  sia  inflitta  la

punizione  sportiva  della  perdita  della  gara  ai  sensi  dell'art.17,  comma  5,  lettera  a)  del  114

C.G.S., per avere un proprio calciatore, CRISTIANO LAPI, preso parte alla gara di cui

all'oggetto con  la maglia numero 5 nonostante  lo stesso fosse stato squalificato per una

gara con Comunicato Ufficiale n. 96 del 13 gennaio 2010.

Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.

Dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara VALLEVERDE RICCIONE – PISA C.U. n.96 del

13.01.2010)  risulta  che  il  calciatore  LAPI,  espulso  dal  campo  nel  corso  della  gara

VALLEVERDE  RICCIONE  –  ROVIGO  CALCIO,  disputatasi  il  10  gennaio  2010,  non  aveva,

all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ancora scontato la sanzione  inflittagli di

cui al C.U. n.96 del 13 gennaio 2010.

Considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S.  le squalifiche devono essere scontate a

partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale

e  che  nel  caso  di  specie  dal  14  gennaio  al  17  gennaio  2010  la  società  VALLEVERDE

RICCIONE non ha disputato alcuna gara;

tenuto  conto  che  l’art.17  comma  5  lett.  A)  C.G.S.  dispone  che  alla  società  la  quale  fa

partecipare  alla  gara  calciatore  squalificato  debba  essere  inflitta  la  punizione  sportiva  della

perdita della gara;

P.Q.M.

delibera:

1.  di accogliere il reclamo;

2.  di  infliggere  alla  società  VALLEVERDE RICCIONE  la  punizione  sportiva  della  perdita

della gara con il seguente punteggio: VALLEVERDE RICCIONE – PISA 1909  0-3;

3.  di non addebitare la tassa di reclamo.

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