COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEF

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

 

127  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. SAVOIA ELIA, tess. A.S.D. Punta Marina Terme, sig. CLINI ALDO, Presidente A.S.D. Punta Marina Terme, A.S.D. PUNTA MARINA TERME-camp.I^ cat. e A.S.D. AZZURRA E.MATTEI-camp. II^ cat.

  Con nota 1.3.2010 n. 5338/616, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. SAVOIA ELIA,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Punta Marina Terme, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Azzurra E. Mattei;

- il sig. CLINI ALDO,  Presidente della società A.S.D. Punta Marina Terme, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Savoia Elia, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. AZZURRA E.MATTEI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

 - la società A.S.D. PUNTA MARINA TERME, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo  Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

 Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 3 del calc. SAVOIA ELIA, la inibizione per mesi 3 del sig. CLINI ALDO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME e l’ammenda di € 200 per l’U.S.D. AZZURRA E.MATTEI.

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SAVOIA e dal sig. CLINI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’U.S.D. AZZURRA E.MATTEI e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME;

  - preso atto che il calc. SAVOIA risulta  essere stato trasferito,  dal 27.8.2009, dall’U.S.D. AZZURRA E.MATTEI all’A.S.D. PUNTA MARINA TERME;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. SAVOIA ELIA la squalifica per mesi 1, al sig. CLINI ALDO, Presidente dell’A.S.D. Punta Marina Terme,  la inibizione per mesi 2,  all’U.S.D. AZZURRA E.MATTEI l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. PUNTA MARINA TERME l’ammenda di € 300.

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