COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 128  DEFERIMENT

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

128  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. ROSALES JESUS, tess. A.S.D. F.C. Finale, sig. BORGHI VAGNER, Presidente A.S.D.  F.C. Finale,  A.S.D F.C. FINALE – camp. I^ cat. e A.S.D U.S. SAN FELICE – camp. Eccellenza

  Con nota 1.3.2010 n. 5336/615, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. ROSALES JESUS,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. F.C. Finale, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. U.S. San Felice;

- il sig. BORGHI VAGNER,  Presidente della società A.S.D. F.C. Finale, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Rosales Jesus, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. U.S. SAN FELICE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

 - la società A.S.D. F.C. FINALE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo  Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

 Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,   con la squalifica per mesi 2 del calc. ROSALES JESUS, la inibizione per mesi 2 del sig. BORGHI VAGNER, l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. F.C. FINALE e l’ammenda di € 200 per l’A.S.D. U.S. SAN FELICE.

  La Commissione,

letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ROSALES e dal sig. BORGHI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.S.D. U.S. SAN FELICE e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. F.C. FINALE;

  - preso atto che il calc. ROSALES risulta  essere stato trasferito dall’11.9.2009, in prestito,  dall’A.S.D. U.S. SAN FELICE all’A.S.D. F.C. FINALE;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. ROSALES JESUS la squalifica per mesi 1, al sig. BORGHI VAGNER Presidente dell’A.S.D. F.C. Finale,  la inibizione per mesi 2,  all’A.S.D. U.S. SAN FELICE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. F.C. FINALE l’ammenda di € 300.

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