COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 130  RECLAMO P

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

130  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DAINO

Avverso squalifica al 31.12.2013 calc. TORRESI MARCELO DANIEL

delibera del G.S. del C.P. di  Rimini  contenuta nel C.U.n.  36 del 18.3.2010

gara  COLONNELLA RIMINI – DAINO  del 14.3.2010

L’A.S.D. DAINO  ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) nel corso della gara il calc. TORRESI “poneva al direttore di gara delucidazioni su una diversa interpretazione del regolamento, il direttore non rispondeva sulla specifica domanda, ma proferiva frasi offensive sulla sua  nazionalità, essendo un extracomunitario(di nazionalità argentina), provocando una offesa personale ed un attacco alla sua nazionalità”; 2) “al 49° del secondo tempo il direttore di gara riprendeva pesantemente di nuovo il nostro giocatore per una banale rimessa in gioco dal fondo, giudicata non valida per pochi centimetri, che ha scaturito una reazione del nostro tesserato, che si manifestava con una spinta in pieno petto al direttore di gara” e “non aggrediva con due violenti pugni, uno al volto e l’altro al petto il direttore di gara, ma aggrediva con una spinta in pieno petto con il palmo delle mani”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- premesso che l’A.S.D. DAINO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata convocata, ha comunicato che non avrebbe potuto essere presente all’odierno dibattimento;

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo in modo categorico di aver rivolto offese al calc. Torresi e confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1)  che il calc. TORRESI, dopo essere stato ammonito,  gli rivolgeva una frase offensiva, gli sferrava, con inaudita potenza, due pugni, uno  dei quali lo colpiva allo zigomo destro e l’altro alla parte sinistra del torace, procurandogli intenso dolore , con appannamento della vista all’occhio destro e senso di soffocamento, condizioni che non gli consentivano di portare a termine la gara della quale, con triplice fischio sanzionava la sospensione; 2) il calc. TORRESI veniva bloccato da compagni di squadra, mentre, cercando di divincolarsi,  continuava nelle esternazioni offensive  e minacciose nei confronti dell’arbitro; 3) per le persistenti precarie condizioni fisiche, lasciato l’impianto l’arbitro si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santarcangelo, ove veniva sottoposto ad esame rx del torace; 4) visitato successivamente dal medico curante, questi refertava 25 giorni di prognosi, anche per la necessità di sottoporsi a visita oculistica per appannamento visivo all’occhio destro;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, 

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2013 del calc. TORRESI MARCELO DANIEL.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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